La domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti della P.A. è, anche nel processo amministrativo, regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, quindi, sul danneggiato l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa). La presenza di un danno risarcibile e la condanna al suo risarcimento non sono infatti una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento e richiedono la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito. In particolare poi, il risarcimento del danno conseguente a una lesione di un interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), all’effettiva dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse in concreto destinata ad avere esito favorevole: quindi all’avvenuta e concludente dimostrazione della spettanza definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, e comunque fermo l’àmbito proprio della discrezionalità amministrativa.
Responsabilità civile della P.A.
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